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Riduzione IMU del 50% per comodato a figli o genitori: requisiti 2026

Riduzione del 50% della base imponibile IMU per immobili concessi in comodato a figli o genitori: requisiti, contratto registrato, pertinenze e limiti nel 2026.

Pubblicata e aggiornata il A cura di STUDIO ZAGLIO SRLTempo di lettura: circa 6 minuti
In breve
  • La riduzione riguarda il 50% della base imponibile IMU, non una riduzione automatica dell'aliquota.
  • Il comodato deve essere tra parenti in linea retta entro il primo grado: genitori e figli.
  • Il contratto deve essere registrato e il comodatario deve usare l'immobile come abitazione principale.
  • Sono escluse le categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

La normativa IMU prevede, in presenza di condizioni precise, una riduzione del 50% della base imponibile per alcune abitazioni concesse in comodato gratuito tra genitori e figli.

Requisiti per la riduzione del 50%

Per usufruire dell'agevolazione devono essere rispettate congiuntamente le condizioni previste dalla legge. In particolare:

  • l'immobile deve essere concesso in comodato a un parente in linea retta entro il primo grado;
  • il comodatario deve utilizzare l'immobile come propria abitazione principale, con residenza anagrafica e dimora abituale;
  • il contratto di comodato deve essere regolarmente registrato;
  • l'immobile non deve appartenere alle categorie catastali A/1, A/8 o A/9;
  • il comodante deve risiedere anagraficamente e dimorare abitualmente nello stesso Comune in cui si trova l'immobile concesso in comodato;
  • devono essere rispettate le condizioni sul possesso di altri immobili previste dall'art. 1, comma 747, lett. c), della Legge 160/2019.

Immobili posseduti dal comodante

La norma consente, oltre all'abitazione concessa in comodato, il possesso nello stesso Comune dell'abitazione principale del comodante, purché non classificata A/1, A/8 o A/9.

La situazione immobiliare complessiva va quindi verificata prima di applicare la riduzione: non è sufficiente controllare soltanto l'immobile dato in comodato.

Il contratto di comodato deve essere registrato

La registrazione del contratto è un requisito espressamente previsto dalla normativa. Un accordo non registrato non consente di applicare automaticamente la riduzione IMU prevista per questa fattispecie.

Prima del calcolo è opportuno controllare data del contratto, registrazione, soggetti coinvolti, utilizzo effettivo dell'immobile e residenza del comodatario.

E le pertinenze?

L'agevolazione può estendersi alle pertinenze dell'abitazione nei limiti previsti dalla disciplina IMU. Ai fini dell'abitazione principale rilevano le categorie C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità per ciascuna categoria, anche se accatastata insieme all'abitazione.

Cosa succede in caso di morte del comodatario?

La legge prevede l'estensione del beneficio al coniuge del comodatario deceduto quando sono presenti figli minori, se continuano a ricorrere le condizioni stabilite dalla disciplina.

Base imponibile ridotta, non aliquota dimezzata

La norma riduce del 50% la base imponibile IMU. L'imposta deve poi essere calcolata applicando l'aliquota deliberata dal Comune alla base imponibile ridotta.

Per questo l'agevolazione non va descritta come un semplice “sconto del 50% sull'aliquota”.

Cosa verificare prima del calcolo

  • categoria catastale dell'immobile;
  • situazione immobiliare complessiva del comodante;
  • Comune di residenza e dimora del comodante;
  • residenza e dimora abituale del comodatario;
  • registrazione del contratto;
  • eventuali pertinenze;
  • aliquota IMU deliberata dal Comune.

Domande frequenti

Il comodato tra genitore e figlio dà sempre diritto alla riduzione IMU del 50%?

No. La riduzione spetta solo se sono rispettati congiuntamente i requisiti previsti dalla legge, compresi registrazione del contratto, utilizzo come abitazione principale e condizioni relative agli immobili posseduti dal comodante.

Il contratto di comodato deve essere registrato?

Sì. La registrazione del contratto è uno dei requisiti espressamente previsti per la riduzione della base imponibile.

Sono ammesse le abitazioni A/1, A/8 e A/9?

No. Le abitazioni classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 sono escluse dall'agevolazione.

La riduzione riguarda anche le pertinenze?

Può estendersi alle pertinenze dell'abitazione nei limiti previsti dalla disciplina IMU, in particolare una unità per ciascuna delle categorie C/2, C/6 e C/7.

Fonti ufficiali

Contenuto verificato sulle fonti disponibili alla data di aggiornamento.

A cura di Studio Zaglio

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