Prima sospensione: stop agli invii dal 1° al 31 agosto
Nel mese di agosto l’Agenzia delle Entrate sospende, salvo casi di urgenza e indifferibilità, l’elaborazione e la trasmissione di specifiche tipologie di atti.
- comunicazioni da controllo automatizzato delle dichiarazioni;
- comunicazioni da controllo formale;
- esiti della liquidazione delle imposte a tassazione separata;
- lettere di compliance per favorire l’adempimento spontaneo.
Seconda sospensione: termini dal 1° agosto al 4 settembre
Dal 1° agosto al 4 settembre è sospeso il conteggio di alcuni termini amministrativi. In particolare, la sospensione interessa i termini per il pagamento delle somme dovute a seguito di determinate comunicazioni di irregolarità e i termini per trasmettere documenti, dati o chiarimenti richiesti dall’Amministrazione finanziaria.
Esempio pratico
Se una comunicazione con termine di 30 giorni viene ricevuta prima del 1° agosto e al 31 luglio sono già trascorsi 10 giorni, il conteggio si ferma. Dal 5 settembre restano da utilizzare i 20 giorni residui.
Le eccezioni: quando possono arrivare atti anche ad agosto
Lo stop non è assoluto. In presenza di situazioni urgenti o indifferibili l’Ufficio può continuare a emettere o notificare atti. Possono rientrare, ad esempio, i casi in cui vi sia un rischio di decadenza o prescrizione, l’esigenza di inoltrare una notizia di reato oppure una procedura concorsuale o di crisi d’impresa.
La PEC va controllata anche durante le ferie
La sospensione non riguarda indistintamente ogni ente e ogni possibile comunicazione. Inoltre, una notifica può richiedere almeno una valutazione preliminare, anche quando il termine effettivo ripartirà dopo la pausa estiva.
Hai ricevuto una comunicazione durante le ferie?
Non aspettare il rientro senza prima verificare la natura dell’atto e il termine applicabile.
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