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Il Fisco va in ferie? Sospensioni e termini dal 1° agosto al 4 settembre 2026

Tregua fiscale di agosto 2026: differenza tra stop agli invii dell’Agenzia e sospensione dei termini per pagamenti e risposte.

Pubblicato: 6 agosto 2026Scadenze FiscaliTempo di lettura: 6 minuti
Ad agosto non si blocca ogni attività del Fisco. Esistono due sospensioni diverse, con periodi e conseguenze differenti: lo stop ordinario all’invio di alcune comunicazioni e la sospensione di determinati termini per pagamenti e risposte.

Prima sospensione: stop agli invii dal 1° al 31 agosto

Nel mese di agosto l’Agenzia delle Entrate sospende, salvo casi di urgenza e indifferibilità, l’elaborazione e la trasmissione di specifiche tipologie di atti.

  • comunicazioni da controllo automatizzato delle dichiarazioni;
  • comunicazioni da controllo formale;
  • esiti della liquidazione delle imposte a tassazione separata;
  • lettere di compliance per favorire l’adempimento spontaneo.

Seconda sospensione: termini dal 1° agosto al 4 settembre

Dal 1° agosto al 4 settembre è sospeso il conteggio di alcuni termini amministrativi. In particolare, la sospensione interessa i termini per il pagamento delle somme dovute a seguito di determinate comunicazioni di irregolarità e i termini per trasmettere documenti, dati o chiarimenti richiesti dall’Amministrazione finanziaria.

Ripartenza: il conteggio riprende dal 5 settembre. I giorni eventualmente già trascorsi fino al 31 luglio non si perdono, ma si sommano a quelli successivi alla sospensione.

Esempio pratico

Se una comunicazione con termine di 30 giorni viene ricevuta prima del 1° agosto e al 31 luglio sono già trascorsi 10 giorni, il conteggio si ferma. Dal 5 settembre restano da utilizzare i 20 giorni residui.

Le eccezioni: quando possono arrivare atti anche ad agosto

Lo stop non è assoluto. In presenza di situazioni urgenti o indifferibili l’Ufficio può continuare a emettere o notificare atti. Possono rientrare, ad esempio, i casi in cui vi sia un rischio di decadenza o prescrizione, l’esigenza di inoltrare una notizia di reato oppure una procedura concorsuale o di crisi d’impresa.

La PEC va controllata anche durante le ferie

La sospensione non riguarda indistintamente ogni ente e ogni possibile comunicazione. Inoltre, una notifica può richiedere almeno una valutazione preliminare, anche quando il termine effettivo ripartirà dopo la pausa estiva.

1Attiva l’accesso alla PEC anche da remoto.
2Individua una persona incaricata del controllo.
3Non confondere la sospensione con una proroga generale.
4Segnala subito allo Studio gli atti ricevuti.

Hai ricevuto una comunicazione durante le ferie?

Non aspettare il rientro senza prima verificare la natura dell’atto e il termine applicabile.

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Fonte principale: disciplina sulla sospensione estiva dei termini e indicazioni dell’Agenzia delle Entrate. Contenuto aggiornato al 6 agosto 2026.
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