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Versamenti saldi ed acconti d’imposta

I versamenti non costituiscono soltanto un insieme di scadenze, ma possono trasformarsi in uno strumento di pianificazione finanziaria, scegliendo fra le varie opzioni possibili.

Pubblicato: 29 luglio 2026Imposte e versamentiTempo di lettura: 6 minuti

Versamenti ordinari del saldo e del 1° acconto IRPEF, IRES, IRAP

ContribuentiTermine ordinarioTermine lungo
Persone fisiche30.06.202630.07.2026 (+ 0,40%)
ISA e forfetari20.07.202619.08.2026 (+ 0,80%)

Versamenti con maggiorazione

Per la scadenza ordinaria al 30 giugno, il termine lungo con maggiorazione 0,40% cade di regola al 30 luglio.

Per i soggetti IRES “non solari”, il termine lungo è fissato al 30° giorno successivo al termine del “6° mese” o al mese successivo all’approvazione del bilancio, a seconda dei casi.

Tale opzione riguarda sia il saldo sia il 1° acconto IRPEF/IRES/IRAP.

Proroghe 2026 per ISA, forfetari e soggetti collegati

L’art. 6, D.L. n. 89/2026 prevede, per i soggetti ISA/forfetari e assimilati tenuti a pagare entro il 30 giugno  2026, la possibilità di effettuare i versamenti:

  • entro il 20 luglio 2026 senza maggiorazione;
  • entro il 30° giorno successivo al 20 luglio 2026, con maggiorazione dello 0,80% (e non più dello 0,40%), in deroga all’art. 17, comma 2, D.P.R. n. 435/2001.

Acconti per il 2026 IRPEF, IRES, IRAP

L’art. 17, comma 3, D.P.R. n. 435/2001 definisce in termini generali la struttura degli acconti.

  • gli acconti IRPEF, IRES e IRAP sono versati in 2 rate:
  •  la 1a rata pari al 40% dell’acconto complessivamente dovuto ;
  • la 2a rata pari al 60% (la rateazione in 2 quote non si applica se il versamento  non supera 103 euro , si versa in un’unica soluzione entro il termine previsto per la 2a rata).

Versamenti IRES e IRAP:

  • la 1a rata di acconto (40%) scade nel termine previsto per il versamento del saldo dell’imposta relativa all’anno precedente; quindi, in via ordinaria, per soggetti “solari” IRPEF/IRAP, il 30 giugno (ovvero il termine prorogato per ISA/forfetari, se spettante, con eventuale spostamento del 1° acconto). Per i soggetti IRES “solari”, la scadenza è l’ultimo giorno del 6° mese successivo alla chiusura del bilancio, importo rateizzabile.
  • la 2a rata di acconto (60%) è dovuta nel mese di novembre per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare (IRPEF, IRES e IRAP); entro l’ultimo giorno dell’11° mese del periodo d’imposta per i soggetti IRES e IRAP con periodo non solare, l’importo non è rateizzabile.

Soggetti ISA : In deroga alla regola generale, l’art. 58 D.L. 26.10.2019, n. 124 stabilisce che i versamenti di acconto dell'IRPEF, dell’IRES e dell’IRAP sono effettuati in 2 rate ciascuna nella misura del 50%.

Rateizzazione dei versamenti a saldo e primo acconto

Nel testo vigente (modificato, tra l’altro, dal D.Lgs. n. 1/2024, art. 8 e dalla successiva Legge n. 33/2025, Allegato - art. 10) la norma prevede quanto segue:

  • le somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte e dei contributi (per i soggetti con posizione INPS) possono essere versate in rate mensili di uguale importo, con applicazione di interessi di rateazione e decorrenza degli interessi dal mese di scadenza;
  • il pagamento deve essere completato entro il 16 dicembre dello stesso anno di presentazione della dichiarazione o della denuncia;
  • i versamenti rateali sono effettuati entro il giorno 16 di ciascun mese;
  • sono escluse dalla rateazione le somme dovute nel mese di dicembre a titolo di acconto IVA.
  • eventuali piani rateali scaturenti dal saldo 2025 o 1° acconto 2026 dovranno comunque concludersi entro il 16 dicembre 2026, non essendo consentita la sovrapposizione temporale alla gestione dell’acconto di novembre.
  • versamento entro il termine ordinario (30 giugno o termine speciale ISA);
  • uso del termine lungo con maggiorazione 0,40% (ovvero 0,80% per il 2026 ISA), senza ulteriore rateazione;
  • rateazione ex art. 20, con o senza combinazione col termine lungo (maggiorazione 0,40% o 0,80%, oltre agli interessi di rateazione).

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