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Detrazione IVA: dal 2026 tornano i termini lunghi

Dal 12 agosto 2026 il D.Lgs. 148/2026 amplia i termini per esercitare la detrazione IVA e modifica anche le regole di registrazione delle fatture. Vediamo cosa cambia per imprese e professionisti.

Pubblicato: 8 ottobre 2026A cura di Studio ZaglioIVA e contabilità
Dal 12 agosto 2026 il D.Lgs. 148/2026 amplia i termini per esercitare la detrazione IVA e modifica anche le regole di registrazione delle fatture. Vediamo cosa cambia per imprese e professionisti.

Dal 12 agosto 2026 sono cambiati i termini per esercitare il diritto alla detrazione IVA sugli acquisti.

Il D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 148 interviene sugli articoli 19 e 25 del D.P.R. 633/1972, ampliando l'orizzonte temporale disponibile e coordinando anche le regole di registrazione delle fatture.

Il nuovo termine per la detrazione IVA

Il diritto alla detrazione può essere esercitato, al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto.

Restano ferme le condizioni esistenti nel momento in cui il diritto nasce.

Quando sorge il diritto alla detrazione

Ai fini operativi occorre distinguere il momento in cui l'imposta diviene esigibile dalla disponibilità del documento.

Per esercitare concretamente la detrazione devono comunque essere rispettati i requisiti sostanziali e documentali previsti dalla disciplina IVA, compreso il possesso di una fattura valida.

Cambia anche il termine per registrare la fattura

L'articolo 25 viene coordinato con il nuovo sistema. La fattura deve essere annotata prima della liquidazione periodica nella quale si esercita la detrazione e, comunque, non oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui la fattura è stata ricevuta, secondo la disciplina aggiornata.

È quindi importante distinguere:

  • l'anno in cui è sorto il diritto alla detrazione;
  • l'anno in cui la fattura è stata ricevuta;
  • il momento in cui la detrazione viene effettivamente esercitata.

Le fatture a cavallo d'anno

Una delle novità più rilevanti riguarda le fatture relative a operazioni effettuate a fine anno ma ricevute all'inizio dell'anno successivo.

La modifica dell'articolo 25 elimina il riferimento al “medesimo anno”, aumentando la flessibilità nella gestione di queste fatture, fermo restando il rispetto delle condizioni previste dalla normativa.

Attenzione alle annualità precedenti

La nuova disciplina non contiene una regola transitoria espressa per tutte le situazioni pregresse. Per le annualità precedenti o per fatture ricevute in periodi a cavallo dell'entrata in vigore è quindi opportuno verificare il caso concreto con prudenza.

Da quando valgono le nuove regole

Il D.Lgs. 148/2026 è entrato in vigore il 12 agosto 2026.

Cosa cambia per imprese e professionisti

Il termine più ampio offre maggiore margine per verificare le fatture passive, correggere errori di registrazione e gestire documenti ricevuti in ritardo.

Resta comunque fondamentale mantenere una contabilità ordinata e verificare tempestivamente ricezione, registrazione e corretta classificazione delle fatture.

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Fonti e note

Fonti: D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 148, art. 12; D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, artt. 19 e 25.

Contenuto informativo aggiornato sulla base della normativa e dei documenti di lavoro disponibili. Per situazioni pregresse o casi particolari è opportuno verificare la fattispecie concreta.

WA