Il principio affermato
La spettanza del beneficio per i periodi d’imposta precedenti al 2020 deve essere valutata in base alle norme vigenti nel periodo in cui l’attività è stata svolta. I criteri successivamente recepiti dal legislatore non possono essere utilizzati come se fossero una semplice interpretazione retroattiva della disciplina precedente.
Perché la decisione è rilevante
Negli anni scorsi numerosi recuperi e dinieghi hanno utilizzato i criteri di novità, creatività, incertezza, sistematicità e trasferibilità propri del Manuale di Frascati per contestare progetti riferiti a periodi precedenti.
La sentenza chiarisce che, per i periodi anteriori al 2020, la valutazione deve invece essere condotta sulla base dell’articolo 3 del decreto-legge n. 145/2013 e del decreto ministeriale 27 maggio 2015.
Quali posizioni potrebbero essere interessate
- contenziosi ancora pendenti;
- atti di recupero basati principalmente sui criteri del Manuale di Frascati;
- procedimenti di certificazione o verifiche non ancora definiti;
- imprese che hanno rinunciato a difendersi senza una valutazione aggiornata del quadro giurisprudenziale.
Documenti da riesaminare
La valutazione va fatta caso per caso
La pronuncia costituisce un argomento difensivo importante, ma deve essere collegata alla concreta motivazione dell’atto e alle caratteristiche del progetto. Occorre quindi distinguere i casi in cui il recupero dipende dall’applicazione retroattiva dei criteri da quelli in cui vengono contestati costi, documentazione o attività mai svolte.
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È opportuno riesaminare l’atto alla luce della sentenza e della normativa applicabile all’anno contestato.
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